PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI.
* Ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (GU L 183, pag. 9) è vietato importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
I divieti non si applicano:
a) all'esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o;
b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucra.
- 4301000000 80 (5/0) : Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
- 4302000000 80 (5/0) : Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
- 4303000000 80 (2/0) : Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria
- 4304000000 80 (0/6) : Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali